Art. 16.
(Cani di quartiere).

      1. I cani in stato di abbandono sono recuperati dai comuni, resi sterili, monitorati e iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successivamente rimessi in libertà nello stesso territorio dal quale sono stati prelevati.
      2. Il tempo massimo di ricovero previsto dal comma 1 non può superare i due mesi, salvo particolari esigenze.